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IMU - terreni agricoli, novità
Lun 15 Dic 2014


  1.  Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi  dell'art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504 i terreni agricoli dei comuni  ubicati  a  un'altitudine  di  601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni  italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT),    http://www.istat.it/it/archivio/6789,    tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

  2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi  dell'art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.  504  del  1992  i terreni agricoli posseduti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza  agricola,  dei  comuni ubicati  a  un'altitudine  compresa  fra  281  metri  e  600   metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato  sul sito  internet  dell'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789,  tenendo   conto   dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

  3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al  comma  2  nel caso  di  concessione  degli  stessi  in  comodato  o  in  affitto  a coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99  del  2004,  iscritti  nella previdenza agricola.

  4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da  quelli  individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina  vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  201  del 2011.

  5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi  del  presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9  del  14  giugno  1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  141 del 18 giugno 1993.

  6. I  terreni  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai  commi  2,  3  e  4  sono  esenti  dall'imposta municipale propria.”



Si precisa in ogni caso che la disciplina  risulta ancora in evoluzione pertanto si rendono necessari ulteriori approfondimenti e specificazioni.



Barge, 15 dicembre 2014


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